Onorevoli Colleghi! - La legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo, oltre a occuparsi di fornire un moderno quadro di riferimento per il settore pubblico e privato, contiene numerose norme finalizzate a semplificare e a sburocratizzare l'attività delle imprese turistiche. Tra queste ultime, le più rilevanti sono le modifiche apportate all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con lo scopo di semplificare fortemente le procedure di registrazione degli ospiti nelle diverse attività ricettive; la modifica della normativa riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere di albergo, che colloca in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle medesime; l'abrogazione di disposizioni contenute in vecchi regi decreti e nello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ancora determinano le procedure autorizzative delle attività turistiche secondo ottiche del tutto estranee a quelle imprenditoriali; la trasformazione della licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera in autorizzazione comunale, seguendo lo schema attualmente vigente per i pubblici esercizi; l'estensione al settore turistico della disciplina dello sportello unico recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      Certamente l'evento di maggiore rilievo è però costituito dal superamento della vecchia legge quadro, con la restituzione alle regioni della piena potestà legislativa, finalmente liberata dalle norme assai rigide del precedente quadro nazionale dalla complessiva opera di delegificazione che affida alle linee-guida, adottate di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina di tutte quelle materie per le quali si ravvisa la necessità di precisi standard uniformi per tutto il territorio nazionale. La riforma contiene anche la costituzione di un fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, che rappresenta una scelta forte per incentivare la creazione di sistemi di imprese.
      Inoltre, importanti disposizioni a favore del turismo sono state introdotte nel corso

 

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della XIII legislatura. In particolare si è provveduto ad estendere al settore del turismo le agevolazioni previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; a riformare la disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli (ora, imposta sugli intrattenimenti), con l'intento di superare la onerosità e la disorganicità della disciplina fiscale connessa alle attività di spettacolo; a introdurre incentivi fiscali, nella forma del credito d'imposta, a favore delle imprese turistiche che acquistino beni strumentali; ad abolire la tassa annuale sulla licenza per la vendita di prodotti alcolici; a prorogare fino al 2002 i termini per completare l'adeguamento alle normative antincendio per le attività ricettive con oltre 25 posti letto.
      Purtroppo il bilancio della XIV legislatura è stato negativo dal punto di vista delle attività turistiche; rimangono aperte molte questioni che la presente proposta di legge intende affrontare, con lo scopo di sfoltire ulteriormente norme superate e di introdurre norme più eque e moderne, per un settore che solo negli anni più recenti si è visto riconoscere pari dignità rispetto ad altri settori economici.
      È infatti auspicabile, per il settore turistico, vissuto per lungo tempo ai margini del mondo dell'impresa, l'acquisizione di un orizzonte compiutamente imprenditoriale. Questa, d'altra parte, è la sfida di modernizzazione che impone una competizione internazionale sempre più agguerrita.
      Anche in Italia perciò, nel momento in cui si scommette sul settore, sono necessarie una serie di misure che hanno lo scopo di spingere anche l'impresa turistica su un percorso che le consenta di uscire dal sommerso e da formule gestionali esclusivamente di tipo familiare, per acquisire, a tutti gli effetti, un orizzonte di impresa.
      Il capo I contiene alcuni interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche. In particolare, con l'articolo 1 si prevede l'applicazione alle imprese del settore delle norme dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, in materia di detassazione degli utili reinvestiti, anche per gli investimenti realizzati nei periodi di imposta 2006 e 2007. Rispetto alla disciplina allora dettata, peraltro, si prevede l'estensione della detassazione anche all'acquisto di beni immobili detenuti in locazione ovvero facenti parte dell'azienda detenuta in affitto, da parte delle piccole imprese turistiche. Al fine di agevolare esclusivamente le piccole imprese è stabilito che possano accedere alla detassazione esclusivamente le aziende che nell'anno 2005 hanno conseguito un volume di ricavi non superiore a 5 milioni di euro. Infine, viene stabilito un limite massimo di spesa rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione in commento. La norma interviene su un grave problema del settore ricettivo, ove gli investimenti sono spesso ostacolati dai rapporti con la proprietà delle strutture immobiliari ovvero dall'incertezza della durata dei rapporti di affitto.
      Con gli articoli 2 e 3 vengono poi previste alcune disposizioni che hanno lo scopo di favorire un processo di acquisizione da parte degli operatori della struttura immobiliare nella quale esercitano l'attività alberghiera, un impegno decisivo per qualificare l'offerta italiana. Sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, come è già stato ricordato, infatti, la ricettività nel nostro Paese appare complessivamente inadeguata a rispondere alle nuove tendenze del mercato e il preponderante regime di affitto con il quale sono gestite le strutture ricettive rappresenta un potente ostacolo al processo di qualificazione.
      Nel caso in cui la struttura immobiliare sia già di proprietà dell'imprenditore ma non sia stata inserita nel patrimonio d'impresa, viene favorito con apposita norma (articolo 2) l'inserimento dei beni nel patrimonio d'impresa dando così la possibilità agli imprenditori di «sterilizzare» le plusvalenze latenti con la rivalutazione dei beni al valore normale e il contemporaneo pagamento di una imposta sostitutiva, di procedere alla riqualificazione delle strutture ricettive nonché, eventualmente, ad accorpamenti
 

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tra strutture diverse usufruendo dei benefìci di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358. In questo caso l'erario può contare sull'immediato incasso dell'imposta sostitutiva, sull'emersione del «nero» per le spese effettuate sulle strutture, nonché sulle plusvalenze realizzate dopo l'inserimento in contabilità in caso di successiva cessione dell'immobile o dell'azienda (precedentemente non tassate). Il gettito per l'erario si può ipotizzare in circa 62 milioni di euro nel 2007; 31 milioni di euro nel 2008; 10,3 milioni di euro nel 2009. Si tratta di un gettito calcolato in termini prudenziali; la norma avrebbe tra l'altro un effetto redistributivo a favore degli imprenditori che più sono interessati a riqualificarsi.
      Un'ulteriore norma tende invece a prorogare di un anno l'agevolazione concernente la deducibilità in quote costanti in tre periodi d'imposta (articolo 3), ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti. La proroga si rende necessaria avendo l'articolo introdotto specifiche norme che favoriscono l'acquisto dell'immobile strumentale per l'attività alberghiera; infatti, la breve durata dei contratti di affitto d'azienda (tipologia contrattuale tipica nel settore), non permetteva, di fatto, l'operatività della disposizione agevolativa già introdotta dall'articolo 14 della legge n. 449 del 1997.
      Infine viene incentivato un processo di acquisizione, da parte degli operatori, della struttura in cui esercitano la propria attività, attraverso norme di durata temporanea, fino al 31 dicembre 2008:

          riducendo l'aliquota dell'imposta di registro dall'8 al 4 per cento;

          stabilendo che le imposte ipotecaria e catastale siano pagate in misura fissa (lire 250.000) anziché, come accade attualmente, applicando un'aliquota del 3 per cento;

          riducendo al 4 per cento anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), corrispondentemente alla riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro.

      L'articolo 4, senza modificare le vigenti disposizioni in materia di rilascio degli immobili adibiti ad uso non abitativo, si limita ad introdurre per il settore alberghiero un'ulteriore modalità di stipula e di rinnovo dei contratti. Tale modalità consente al locatore di poter usufruire di agevolazioni fiscali e al locatario di usufruire di una durata del contratto pari a sette anni rinnovabile per altri cinque anni. Nel caso in cui l'imprenditore alberghiero si trovi in regime di locazione dell'immobile o dell'impresa, può accadere che la breve durata del contratto, spesso annuale, limiti fortemente la volontà di investire in innovazione e qualificazione dell'impresa, visto l'alto livello di investimenti richiesti in questo particolare settore. La norma intende quindi favorire, senza alcuna coercizione, un regime rispondente alle esigenze di stabilità dell'impresa alberghiera.
      L'articolo 5 modifica l'articolo 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'articolo 8 della citata legge n. 135 del 2001 ha introdotto, infatti, significative modifiche al citato articolo 109. Nella nuova versione dell'articolo 109 sono stati abrogati, rispetto al testo precedentemente in vigore, i commi 4 e 5 che riportavano l'indicazione di specifiche sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo (sanzioni amministrative del pagamento di una somma da 1 a 6 milioni delle vecchie lire). L'abrogazione dei predetti commi ha determinato il fatto che le violazioni agli obblighi previsti dall'articolo 109, come sostituito dall'articolo 8 della legge n. 135 del 2001, vengano punite con le sanzioni previste dall'articolo 17 del citato testo unico, che prevedono, tra l'altro, l'arresto fino a tre mesi. La conseguenza di tale intervento del legislatore, è stata, pertanto, quella di «ripenalizzare» una violazione a suo tempo depenalizzata. È stata, infatti, di nuovo configurata come reato penale un'infrazione precedentemente sanzionata solo a livello amministrativo.

 

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      Con l'articolo 6 si introducono disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999. La norma prevede la defiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle aziende stagionali che protraggono il periodo di apertura e un prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali. Lo scopo di tale provvedimento è duplice: da un lato tende ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefìci proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.
      L'articolo 7 è volto a modificare le attuali modalità di godimento del riposo settimanale, prevedendo il diritto a un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro anziché dopo sei giorni di lavoro. In particolare, la disciplina vigente stabilisce che il riposo settimanale deve cadere dopo non oltre sei giorni di lavoro, in modo che qualsiasi periodo di sette giorni, comunque calcolato, non risulti privo di un giorno di riposo. La norma, pur mantenendo immutato il diritto del lavoratore al godimento di un giorno di riposo per ogni sei giornate lavorate, conferisce alle aziende ed ai lavoratori gli spazi di manovra utili ad adattare meglio i turni di lavoro alle rispettive esigenze. La soluzione si basa sull'estensione di norme già applicate ad altri settori produttivi, alcuni dei quali affini al turismo.
      Il capo II contiene disposizioni in materia fiscale. L'articolo 8 estende il credito d'imposta introdotto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e rinnovato fino al 31 dicembre 2006 dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, anche ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007 rinnovino i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, con lo scopo di fornire strumenti in grado di evitare il più possibile una crisi significativa di occupati nel settore.
      Con l'articolo 9, comma 1, si prevede, per le sole imprese turistiche, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo così ad esse un credito d'imposta per l'acquisto di determinati beni strumentali, funzionali all'esercizio dell'impresa, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      L'articolo 9, comma 2, prevede la deducibilità delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento di immobili adibiti ad attività turistica per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. La disposizione consente quindi di ammortizzare le spese indicate in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi, anziché in sei.
      Con l'articolo 10 si consente alle imprese di dedurre l'IVA sui costi sostenuti per i cosiddetti «viaggi di affari». Nell'ambito della creazione di un regime definitivo IVA, dovrà essere approvata una modifica alla direttiva 77/388/CEE, del Consiglio del 17 maggio 1977, avente per oggetto la disciplina normativa del diritto alla detrazione dell'IVA. Diversi studi internazionali hanno dimostrato l'elevata elasticità dei prezzi dei servizi alberghieri e della ristorazione: ciò vuol dire che, a fronte di una riduzione di prezzo dell'1 per cento, si ha un aumento della domanda di tali servizi sicuramente superiore all'1 per cento. Introdurre la detraibilità dell'IVA per il «turismo di affari» vorrebbe dire aumentare le spese alberghiere e di ristorazione delle imprese, equiparandole a tutte le altre spese sostenute per l'esercizio di un'attività economica. Il mancato gettito derivante dall'introduzione della detraibilità IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione verrebbe
 

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compensato da un aumento del fatturato delle aziende operanti nel settore del turismo. Risvolti positivi si avrebbero anche in materia di occupazione, in quanto il turismo è un settore che, al contrario di altri comparti dell'economia italiana, ha continuato a incrementare il numero degli occupati e ha la capacità di espandersi nel futuro.
      L'articolo 11, comma 1, contiene invece una norma tesa a chiarire in via definitiva che le case e gli appartamenti per vacanze devono essere considerati strutture ricettive anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento. Secondo quanto già previsto dal decimo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le case e gli appartamenti per vacanze sono immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi. Alcuni organi locali dell'Amministrazione finanziaria hanno considerato le case e gli appartamenti per vacanze come attività immobiliari, con IVA al 20 per cento, e non strutture ricettive, cui si applica l'IVA al 10 per cento; tutto questo, inoltre, generando un regime disomogeneo sul territorio nazionale. La norma intende dunque specificare che a queste imprese, considerate ricettive anche ai sensi della legge n. 135 del 2001, si applica il regime IVA previsto per le imprese turistiche e ricettive, e cioè l'aliquota del 10 per cento.
      L'articolo 11, comma 1, si occupa anche di modifiche all'IVA per il settore degli stabilimenti balneari, considerati a tutti gli effetti quali imprese turistiche dalla legge n. 135 del 2001. Il settore può essere considerato come il fulcro dell'offerta turistica del Paese, ma a differenza degli altri segmenti imprenditoriali coinvolti nel fenomeno (alberghi, campeggi, villaggi turistici, pubblici esercizi, eccetera) che scontano un'aliquota IVA del 10 per cento, viene assoggettato a un'aliquota IVA pari al 20 per cento. Un principio che appare discriminante e, soprattutto, il cui peso condiziona in negativo i prezzi dei servizi di spiaggia che i concessionari delle località balneari interessate dalle correnti straniere (Rimini, Viareggio, riviera ligure, penisola sorrentina, Sicilia, eccetera), non riescono più a mantenere competitivi nell'ambito del mercato europeo. Alla parificazione dell'aliquota IVA degli stabilimenti balneari a quella di tutte le altre attività turistiche, nella misura del 10 per cento, seguirebbe una diminuzione dei prezzi delle imprese balneari, con un aumento del volume di affari superiore al 20 per cento e, quindi, un corrispondente incremento occupazionale.
      Il comma 2 dell'articolo 11 si occupa dell'aliquota IVA applicata alle esecuzioni musicali, effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo, assoggettando dette esecuzioni all'aliquota del 10 per cento. Secondo la previsione contenuta nel numero 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi le opere liriche, il balletto, la prosa, l'operetta, la commedia musicale, eccetera, sono assoggettati all'aliquota IVA nella misura del 10 per cento.
      Sono altresì, assoggettati all'IVA con la ridotta aliquota del 10 per cento i concerti vocali e strumentali, mentre i medesimi e altre esecuzioni musicali, se effettuati in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo, sono soggetti al tributo con l'aliquota del 20 per cento.
      Il capo III reca norme per l'adeguamento di canoni e tariffe per le imprese turistiche. L'articolo 12 in particolare affronta una annosa questione relativa al differenziale tra le tariffe del gas metano, in quanto alle imprese alberghiere è stata applicata una tariffa superiore a quella riservata alle imprese industriali ed artigianali. La norma tende a rimodulare le tariffe del gas metano a favore delle attività turistiche. Alle imprese alberghiere è stata applicata la tariffa T3, generando così una disparità di trattamento economico (costi superiori a parità di volumi di gas consumati) rispetto alla tariffa T4, riservata alle piccole imprese industriali e artigianali. La discriminazione riguarda
 

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quindi i consumi oltre 100.000 metri cubi annui e oltre 200.000 metri cubi annui per i quali sono state previste tariffe fortemente agevolate per l'industria e l'artigianato sia per la componente di costo che per quella fiscale. L'accettazione del principio dell'invarianza della tariffa a parità di consumi deve costituire un principio non derogabile degli interventi della competente Autorità, in previsione delle ristrutturazioni tariffarie. L'applicazione di meccanismi di indicizzazione tipo price cap produce ulteriori effetti distorsivi se applicata a tariffe base disomogenee.
      La norma stabilisce che alle imprese turistiche si applichi la tariffa agevolata per l'erogazione di gas metano prevista per le imprese artigianali e industriali dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, recante «Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana».
      L'articolo 13 modifica una norma sui canoni radiotelevisivi introdotta nella legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), un nuovo sistema per la determinazione dei canoni speciali dovuti alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa da alberghi, strutture ricettive e pubblici esercizi, che, purtroppo, presenta contraddizioni tali da impedire una leale e corretta concorrenza tra imprese omogenee. In particolare, secondo un interpretazione sostenuta dalla RAI, esclude i pubblici esercizi che detengono un solo apparecchio dal pagamento del canone nella misura ridotta di 155 euro. Per quanto riguarda le attività stagionali, peraltro, la citata legge finanziaria per il 2000 non riconosce alcuna riduzione alle stesse comportando una situazione di forte sperequazione.
      L'articolo 14 reca disposizioni in materia di canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo, prevedendo la sospensione degli aumenti dei medesimi canoni fino al 31 dicembre 2006 e misure per la lotta all'evasione fiscale in questo campo.
      Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che, per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, le minori entrate per l'erario derivanti dall'introduzione delle norme contenute nell'articolo 3 possono essere compensate dal maggiore gettito previsto dall'introduzione delle norme contenute nell'articolo 2.
      Le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), causate dall'introduzione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 6, verrebbero compensate dal mancato esborso da parte dello stesso INPS dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai quali verrebbe prolungato il rapporto di lavoro stagionale.
      Per quanto riguarda l'articolo 10, la copertura è prevista per il solo primo anno, in quanto si ritiene che lo sviluppo del settore dei congressi, trainato dalla possibilità di detrazione dell'imposta relativa a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, abbia come conseguenza maggiori introiti per le casse dello Stato tali da compensare i minori introiti generati dalle detrazioni medesime.
      Per quanto riguarda l'articolo 12 non è prevista copertura in quanto la diminuzione delle tariffe del gas metano a favore delle imprese turistiche è compensata con l'aumento delle medesime tariffe a carico dei settori industriale ed artigianale.
      L'articolo 15 reca, pertanto, la copertura delle disposizioni recate dagli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, effettuata con l'istituzione di nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.
      In particolare, si stabilische che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, sia riservata in favore del Ministero dello sviluppo economico una quota di utili derivanti da nuovi giochi ed estrazioni del lotto non superiore a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli richiamati.
 

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